(tratto dal sito http://www.superando.it e rielaborato)

Attualmente in Italia il sistema di erogazione di protesi e ausili è regolato dal Decreto Ministeriale 332/99 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe), nel quale si individuano i soggetti beneficiari delle prestazioni protesiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le modalità di erogazione dei dispositivi protesici, gli specifici dispositivi erogabili (divisi in protesi, ortesi e ausili tecnici), nonché le tariffe e i prezzi di acquisto cui deve attenersi il Servizio Sanitario Nazionale stesso (sono invece erogati dall'INAIL i dispositivi necessari per gli invalidi del lavoro).

 

Soggetti beneficiari

Per legge i soggetti amputati di arto hanno diritto all’erogazione dei dispositivi protesici. Inoltre, se hai necessità di una protesi, non è necessario il riconoscimento dell' invalidità.

Modalità di erogazione:

L'iter per la cessione in proprietà (ovvero in comodato, laddove sia possibile il riutilizzo) delle protesi, degli ausili e delle ortesi è scandito in quattro specifiche fasi:

  • prescrizione,
  • autorizzazione,
  • fornitura,
  • collaudo.

La prescrizione:

La richiesta di prescrizione gratuita della protesi viene compilata da un medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato alla ASL, che è competente per la tua tipologia di menomazione o di disabilità, su un apposito modulo rilasciato dalla ASL. Nella richiesta il medico riporta, tra le altre informazioni, la tipologia di dispositivo protesico richiesto e il relativo codice di riferimento (codice ISO) definito nel Nomenclatore tariffario (per leggere il nomenclatore vai al sito del ministero della salute: http://www.salute.gov.it/).

Osservazioni:

  1. In alcune regioni, tra cui la Lombardia, la prescrizione deve essere fatta da un medico specialista riconosciuto come medico prescrittore, cioè registrato come tale nell'apposito albo regionale.
  2. Talvolta chi fa la prescrizione della protesi si occupa di altro e può avere difficoltà a individuare i codici del Nomenclatore da inserire nella richiesta. Può essere di aiuto per il medico prescrittore avere un preventivo di un centro protesi che contenga i codici corretti, da prendere ad esempio.
  3. Il nomenclatore è fermo a 10 anni fa. In esso è definito il livello massimo delle tariffe da corrispondere per ogni ausilio protesico. I prezzi corrisposti per una protesi sono quasi immutati da 10 anni, e quindi di gran lunga inferiori ai prezzi correnti. Inoltre le protesi più moderne, e costose, non sono contemplate. Se si sceglie un modello di protesi che non compare nel nomenclatore, l’ASL copre solo una parte della spesa, il resto va pagato personalmente (ma alcune ASL, lungimiranti, coprono interamente la spesa, specie per i minori. Conviene informarsi). Le spese sostenute sono detraibili.

L'autorizzazione:

La prescrizione viene esaminata dall’ASL, che, tramite il suo ufficio protesi (o ufficio analogo), deve accertare la congruità della prescrizione, la corrispondenza tra la prescrizione stessa e i dispositivi codificati nel Nomenclatore e, nel caso di forniture successive alla prima, la decorrenza dei tempi minimi per il rinnovo della prescrizione.

Osservazioni:

  1. in caso di minori non ci sono “tempi minimi” per il rinnovo.
  2. Il Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 27 agosto 1999, n. 332, citato precedentemente, stabilisce, in allegato 2, i tempi minimi di rinnovo, validi per i maggiori di 18 anni. Per i dispositivi ortopedici sono così stabiliti:
    • Protesi estetica tradizionale o modulare di arto superiore 5 anni
    • Protesi funzionale ad energia corporea di arto superiore 5 anni
    • Protesi mioelettrica per arto superiore 5 anni
    • Protesi tradizionale di coscia 5 anni
    • Protesi modulare di coscia o disarticolazione di ginocchio 5 anni
    • Protesi tradizionale di gamba 4 anni
    • Protesi modulare di gamba 4 anni
    • Protesi di piede:
    • - tradizionale (cuoio ecc.) 2 anni
    • - laminato 4 anni
  3. I tempi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito. Ancora, in caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica o non convenienza della riparazione oppure di non perfetta funzionalità del presidio riparato, l'azienda Usl può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima del tempo previsto.

La fornitura:

A questo punto ci si reca al centro protesi con la prescrizione e l'autorizzazione dell'ASL e si torna a casa con la nuova protesi. Al momento della consegna della protesi, il centro protesi ci chiede di sottoscrive la fattura o una dichiarazione di avvenuta consegna, che presenterà all'ASL per ottenere il rimborso.

Il collaudo:

Adesso dobbiamo tornare dal medico che ha fatto la prescrizione, per collaudare la protesi. In pratica il medico riempirà un verbale e lo invierà all’ASL per chiudere la pratica.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web: http://www.superando.it/content/view/5422/120/